La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che le reti private virtuali (VPN) sono strumenti tecnici legittimi e che la loro sola esistenza non rende i gestori di siti web responsabili per violazioni del copyright quando gli utenti aggirano le restrizioni geografiche. La sentenza deriva da una lunga controversia legale sulla pubblicazione online dei manoscritti di Anna Frank, un caso che è diventato un importante precedente per l’applicazione del copyright e l’uso delle tecnologie per la privacy in tutta l’Unione Europea.
La controversia è nata perché gli scritti di Anna Frank sono di pubblico dominio in Belgio e in molti altri paesi, ma alcune parti dell’opera rimangono protette da copyright nei Paesi Bassi fino al 2037. Un gruppo di istituzioni accademiche olandesi e belghe ha pubblicato un’edizione accademica online dei manoscritti dal Belgio, dove ciò è legale. Per impedire l’accesso da paesi in cui la protezione del copyright è ancora in vigore, gli editori hanno implementato il geoblocco e un sistema aggiuntivo di verifica della posizione.
L’Anne Frank Fonds, che gestisce il copyright olandese, ha sostenuto che tali salvaguardie erano insufficienti perché gli utenti potevano bypassarle collegandosi tramite una VPN o un servizio proxy e dichiarando falsamente la loro posizione. Secondo il titolare del copyright, la possibilità di aggirare le restrizioni significava che gli editori stavano di fatto rendendo disponibile l’opera protetta ai lettori nei Paesi Bassi.
La Corte della Corte respinse tale interpretazione. La corte ha concluso che quando un editore adotta misure di geoblocco all’avanguardia per limitare l’accesso nei territori dove si applica la protezione del copyright, non può essere ritenuto responsabile semplicemente perché alcuni utenti eludono intenzionalmente tali restrizioni con VPN o tecnologie simili. I giudici hanno descritto le VPN come strumenti tecnici legali piuttosto che strumenti la cui esistenza crea automaticamente responsabilità legale per editori o fornitori di servizi.
La sentenza rafforza inoltre la distinzione legale tra fornire una tecnologia neutrale ed essere responsabili di come i singoli utenti la utilizzano. Secondo il ragionamento della corte, i titolari del copyright non possono fare affidamento esclusivamente sul fatto che esistano servizi VPN per sostenere che le misure di geoblocco siano inefficaci o che gli editori online comunichino intenzionalmente materiale protetto da copyright a pubblici in giurisdizioni protette.
I sostenitori della privacy hanno accolto con favore la decisione, sostenendo che riconosca il ruolo legittimo che le VPN svolgono nella protezione della privacy online degli utenti e nella sicurezza delle comunicazioni su internet. La sentenza arriva in un momento in cui le VPN sono diventate al centro di discussioni normative più ampie in Europa, in particolare in relazione ai sistemi di verifica dell’età e alle proposte volte a impedire agli utenti di bypassare le restrizioni online. Questi dibattiti hanno suscitato preoccupazioni tra gli esperti di cybersecurity sul fatto che gli strumenti sulla privacy possano essere sempre più visti come tecnologie di elusione piuttosto che come software di sicurezza essenziali.
Sebbene la sentenza non modifichi le leggi sul copyright né legalizzi la distribuzione non autorizzata di opere protette, fornisce indicazioni su come i tribunali dovrebbero valutare la responsabilità quando gli editori utilizzano misure di geoblocco appropriate. Si prevede che la decisione influenzerà future controversie sul copyright riguardanti licenze territoriali e restrizioni di accesso online, affermando al contempo che i fornitori di VPN stessi non sono responsabili semplicemente perché i loro servizi possono essere utilizzati per aggirare blocchi geografici.
